Buono per la domiciliarità
Il Buono domiciliarità è un contributo mensile erogato dalla Regione del valore di 600 euro, riconosciuto al massimo per 24 mensilità, spendibile per l’acquisto di servizi di assistenza familiare o di assistenza educativa nel caso di minori, a favore di persone non autosufficienti (anziani o disabili) residenti in Piemonte.
La misura è finanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus - programmazione 2021-2027.
I destinatari
Persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti
Persone con disabilità non autosufficienti
con i seguenti requisiti:
residenti in Piemonte
già sottoposte a “valutazione multidimensionale” presso le Unità di Valutazione competenti (Unità di Valutazione Geriatrica, U.V.G., o Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità, U.M.V.D.) e alle quali sia stato attribuito un punteggio sociale non inferiore a 7
in possesso di I.S.E.E. sociosanitario in corso di validità (attestazione rilasciata nel 2023 con scadenza 31/12/2023) avente un valore non superiore a 50.000 euro (65.000 euro se il destinatario è minorenne). Non è ammesso un ISEE corrente o che presenti anomalie.
Condizioni per ricevere il buono domiciliarità - Assistenza familiare
Per ricevere il “Buono Domiciliarità – Assistenza familiare” occorre che sia stato attivato un servizio di assistenza familiare con la stipula di:
un regolare contratto di lavoro subordinato con un assistente familiare, di durata pari ad almeno 12 mesi, per un minimo di 16 ore settimanali di servizio (inquadramento dell’assistente nei livelli CS o DS del CCNL sul lavoro domestico)
oppure
un incarico professionale, che rispetti i medesimi requisiti di durata e numero minimo di ore settimanali e preveda pari requisiti professionali, per la prestazione di un servizio di assistenza domiciliare da parte di un assistente familiare che esercita l’attività come libero professionista
oppure
un contratto di prestazione di un servizio di assistenza domiciliare con idonea cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza domiciliare, che rispetti i medesimi requisiti di durata e numero minimo di ore settimanali.
Condizioni per ricevere il buono domiciliarità - Assistenza educativa professionale
er l’erogazione del “Buono Domiciliarità – Assistenza educativa professionale” (rivolto esclusivamente a persone con disabilità minori di età al momento della presentazione della domanda) occorre che sia attivato un servizio di assistenza educativa con la stipula di
un incarico professionale, di durata minima di 12 mesi e per un minimo di 8 ore settimanali per la prestazione di un servizio di assistenza educativa professionale da parte di un educatore professionale
oppure
un contratto di prestazione di un servizio di assistenza educativa, reso da un educatore professionale, sottoscritto con idonea cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza educativa, di pari durata e numero minimo di ore di servizio
Il contratto/incarico potrà essere stipulato/affidato, oltre che dal destinatario, anche da un familiare del destinatario o dal suo tutore/curatore/amministratore di sostegno.
Assegnazione condizionata
Può presentare domanda anche chi, al momento della compilazione, non abbia ancora stipulato un regolare contratto di lavoro o di prestazione di servizi o un incarico professionale con un assistente familiare o un educatore professionale; in questo caso, il destinatario si vedrà assegnato il Buono in forma condizionata e sarà tenuto a stipulare il contratto/incarico e a presentarne copia entro 30 giorni dalla data in cui avrà ricevuto comunicazione di assegnazione condizionata del Buono, pena la decadenza della domanda.
Al destinatario sarà assegnato il Buono in forma condizionata anche nel caso in cui riceva altri contributi aventi natura di trasferimento monetario a sostegno della domiciliarità considerati incompatibili con il Buono. Il destinatario dovrà rinunciare a tali contributi entro 30 giorni dalla data in cui avrà ricevuto comunicazione di assegnazione del Buono, pena la decadenza della domanda.
Incompatibilità/compatibilità con altre prestazioni
Risultano incompatibili con il Buono Domiciliarità:
la percezione di “assegni di cura”
la percezione di contributi dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare
l’erogazione di trasferimenti monetari erogati a titolo di “prestazione prevalente” da parte di INPS nell’ambito della misura “Home care premium” oppure interventi di assistenza domiciliare per un numero di ore settimanali superiore a 16 (oppure 8 nel caso di assistenza educativa rivolta a minori con disabilità) erogati a titolo di “prestazione integrativa” nell’ambito della stessa misura; nel caso di soggetti richiedenti inseriti nella misura “Home Care Premium”, l’incompatibilità prevede l’impossibilità di inserimento nella procedura HCP del contratto di lavoro dell’assistente familiare.
altre misure aventi natura di trasferimento monetario specificatamente destinato al sostegno della domiciliarità, di eventuale futura definizione, a titolarità regionale o statale
l’accoglienza definitiva presso strutture residenziali sociosanitarie o sociali.
Chi puo' presentare la domanda per il buono domiciliarità
Oltre al destinatario (disabile o anziano), possono presentare domanda:
a. il genitore, nel caso di figli disabili minorenni;
b. il tutore legale;
c. un soggetto facente parte del medesimo nucleo familiare convivente ai fini anagrafici;
d. il coniuge, anche non convivente ai fini anagrafici;
e. un parente entro il primo grado (genitore/figlio), anche non convivente ai fini anagrafici;
f. il curatore o l’amministratore di sostegno;
g. un altro soggetto dotato di procura speciale ad agire in nome e per conto del destinatario.
I soggetti indicati ai punti c), d), e), f) e g) devono essere delegati dal destinatario tramite procura speciale firmata in forma autografa, scannerizzata e caricata sulla procedura (vedi FAQ N. 14)
Il fac simile del modulo di procura speciale è scaricabile qui oppure è disponibile sulla piattaforma telematica di presentazione della domanda dopo aver effettuato l’accesso.
I tutori devono allegare il decreto di nomina rilasciato dal Tribunale.
Documentazione per presentare la domanda
copia del verbale di valutazione U.V.G. / U.M.V.D. (o lettera di comunicazione del punteggio attribuito)
contratto di lavoro subordinato (con ricevuta comunicazione INPS)
oppure
contratto di prestazione di servizi (siglato dal soggetto contrattualizzato) con agenzia, ecc.
oppure
lettera d’incarico siglata in caso di incarico a lavoratore autonomo
nota bene: nella domanda non dovrà essere indicato il valore I.S.E.E. posseduto. La Regione Piemonte acquisirà direttamente l’attestazione I.S.E.E. in corso di validità presente nella banca dati INPS al momento della presentazione della domanda
Come presentare la domanda
Per accedere alla procedura di domanda sarà necessario autenticarsi mediante il Sistema di Identità Digitale (SPID), oppure mediante Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Nel caso in cui a presentare domanda sia un soggetto diverso dal destinatario del Buono, questi dovrà effettuare l’accesso alla piattaforma Piemonte Tu non mediante le credenziali SPID/CIE/CNS della persona in nome e per conto della quale intende presentare domanda, ma servendosi delle proprie.
Quando presentare la domanda
La finestra di presentazione delle domande si articola in 4 sportelli trimestrali, con le seguenti scadenze:
primo sportello: dal 1° febbraio 2023 al 30 aprile 2023
secondo sportello: dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023
terzo sportello: dal 1° agosto 2023 al 31 ottobre 2023
quarto sportello: dal 1° novembre 2023 al 31 gennaio 2024
Nota bene: nell'ambito di ciascuno sportello, non assume alcun rilievo ai fini della formazione della graduatoria la data di presentazione della domanda
Esiti e graduatorie
Le domande presentate nell’ambito di ciascuno sportello e valutate come ammissibili vengono ordinate sulla base dei seguenti criteri di priorità: il punteggio sociale riportato da ciascun richiedente; a parità di punteggio sociale, l’I.S.E.E. sociosanitario. Il Buono Domiciliarità viene assegnato alle persone la cui domanda sia risultata ammissibile e fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascuno sportello. Eventuali domande ammissibili che non trovino finanziamento nello sportello in cui sono state presentate restano valide per gli sportelli successivi.
Validità del buono
In caso di assegnazione il “Buono” può essere percepito per 24 mensilità, decorrenti dal giorno successivo alla data di chiusura dello sportello in cui il destinatario sia risultato assegnatario. In caso di assegnazione condizionata (per la necessità di integrare la domanda con contratto di lavoro o di prestazione di servizi oppure con la dichiarazione di rinuncia ad eventuali incompatibilità), i 24 mesi decorrono dalla data della conferma di assegnazione.
Modalità di riconoscimento del buono
Il Buono viene erogato con cadenza trimestrale a fronte della presentazione di
documentazione giustificativa che attesti l’effettiva fruizione di un servizio di assistenza domiciliare per un minimo di 16 ore settimanali
oppure
di un servizio di assistenza educativa professionale (per minori) per un minimo di 8 ore settimanali.
Nel caso in cui dalla documentazione dovesse risultare che il destinatario del Buono ha beneficiato del servizio di assistenza domiciliare/assistenza educativa professionale per meno di 16 oppure 8 ore settimanali, il Buono potrà egualmente essere riconosciuto, ma soltanto per un massimo di 2 mensilità nell’arco dei 24 mesi di fruibilità del Buono.
FAQ CORRELATE - DOMANDE E RISPOSTE UTILI CLICCA QUI
COME PRESENTARE LA DOMANDA - CLICCA QUI
Servizio Civile Universale candidati al bando 2022-2023
È stato pubblicato il Bando per la selezione di 71.550 volontari/ie da impiegare in progetti di Servizio civile universale.
Fino alle ore 14.00 di venerdì 20 febbraio 2023 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei 3.181 progetti che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 su tutto il territorio nazionale e all’estero. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi.
CLICCA QUI PER IL NOSTRO PROGETTO (45 progetti per 390 posti)
Chi ha già beneficiato dell’Assegno unico nel 2022 continuerà a riceverlo anche nel 2023, cioè tra il 1° marzo 2023 ed il 28 febbraio 2024
Per non subire una riduzione dell'importo occorre aggiornare la DSU entro 28 febbraio e non oltre il 30 giugno 2023.
L’Inps erogherà in automatico l’assegno unico dal 1° marzo del 2023 per coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato la domanda, accolta e in corso di validità.
L’assegno unico sarà infatti erogato d'ufficio, senza bisogno di presentare una nuova domanda.
L'erogazione proseguirà in continuità tra il 1° marzo 2023 ed il 28 febbraio 2024 laddove la domanda si trovi nello stato di «Accolta» e sia stata effettuata la DSU in tempo utile.
Per le domande in stato di «In istruttoria», «In evidenza alla sede», «In evidenza al cittadino», «Sospesa», l’erogazione inizierà al termine dei controlli previsti e con esito positivo
Si dovrà modificare l'istanza già inviata solo nei casi in cui le condizioni dichiarate nella domanda dello scorso anno dovessero variare (nascita di figli, variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio, variazione delle condizioni che danno diritto alle maggiorazioni ecc.)
La domanda di assegno unico andrà presentata solo dai soggetti che non ne hanno mai beneficiato
Per la continuità della percezione dell’assegno unico senza riduzione rivolgiti alla sede del CAAF CGIL più vicina per la presentazione della DSU (Mod. Isee)
Partecipa all’Open Day di ASC Piemonte APS! Si terrà sabato 14 gennaio 2023 dalle ore 10 alle ore 18 presso il CAP10100 di Torino (Corso Moncalieri, 18, 10132).
Sarà un’occasione importante per conoscere meglio il Servizio Civile e il bando 2022/2023 dialogando con gli oltre 40 enti presenti nella giornata. Coinvolti anche numerosi volontari pronti a raccontare le loro esperienze e i progetti in cui sono stati coinvolti.
Ingresso gratuito con prenotazione al form: CLICCANDO QUI
Ecco un riassunto breve del programma della giornata:
10.00 -18.00 apertura al pubblico
16.00 presentazione a cura di ASC Piemonte su servizio civile e bando – come candidarsi – come funziona
18.00 aperitivo
I progetti previsti per il nuovo bando – disponibile cliccando QUI – coinvolgono il territorio di Torino e diverse altre aree del Piemonte (45 progetti per 390 posti).
Ecco gli ambiti in cui potersi candidare:
- assistenza;
- patrimonio storico, artistico e culturale;
- patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
- agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;
- educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport;
- promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani;
- cooperazione allo sviluppo.
Clicca qui per il progetto del Patronato INCA CGIL Piemonte
Il requisito del soggiorno legale in Italia per almeno 10 anni continuativi, necessario ai fini della concessione dell’assegno sociale, è soddisfatto anche se lo straniero è andato all’estero per meno di sei mesi continuativi oppure per non più dieci mesi complessivi per due quinquenni consecutivi.
Circolare Inps n. 131/2022 chiarisce alcuni aspetti normativi
I chiarimenti riguardano i requisiti normativi per la concessione dell’assegno sociale, la prestazione assistenziale corrisposta dal 67° anno di età ai cittadini italiani ed equiparati che possiedono redditi personali e/o coniugali al di sotto delle soglie annualmente stabilite per legge. Spetta anche ai cittadini stranieri apolidi o titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti e ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo.
L’assegno sociale è subordinato alla residenza effettiva ed abituale in Italia al momento della domanda, requisito che deve permanere per tutta la durata della prestazione. Dal 1° gennaio 2009 è stato introdotto una ulteriore condizione: l’aver soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
L’accertamento della presenza legale per almeno dieci anni continuativi va coordinata con il rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. La disposizione stabilisce che le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi
Di conseguenza per accertare il requisito occorre scindere il decennio in due periodi quinquennali consecutivi verificando che in ciascuno dei due:
Non si sia verificata un’assenza continuativa pari o superiore a sei mesi dal territorio nazionale;
Non si sia verificata un’assenza complessiva superiore a dieci mesi dal territorio nazionale.
Nelle ipotesi predette si verifica un’interruzione della continuità del soggiorno e, pertanto, il computo dei dieci anni dovrà ripartire nuovamente dalla prima data utile di presenza in Italia successiva all’interruzione.
La verifica
Il vincolo del soggiorno legale continuativo di almeno 10 anni va accertato nei confronti di tutti i richiedenti a prescindere dalla cittadinanza, vale quindi anche per i cittadini italiani e comunitari (i quali devono essere iscritti all’anagrafe del comune di residenza)
Una volta accertato, resta cristallizzato indipendentemente dall’arco temporale in cui lo stesso si è verificato. Pertanto, pur dovendo essere concentrato in un segmento temporale della vita del richiedente (di almeno 10 anni continuativi), il soggiorno può essere collocato anche in un periodo temporale distante dal momento di presentazione della domanda di prestazione assistenziale.
Il requisito è soddisfatto nei confronti di un richiedente che presenta la domanda nel 2022 in presenza di un soggiorno legale e continuativo in Italia tra il 2000 ed il 2010 anche se nell'ultimo decennio il richiedente abbia trascorso alcuni anni all'estero.