Cos è

La pensione di reversibilità è la prestazione economica, ottenibile a domanda, spettante ai famigliari del defunto (pensionato o lavoratore assicurato).

L’importo della pensione di reversibilità è variabile in base alla situazione reddituale del coniuge superstite e in virtù del numero dei famigliari aventi diritto. Tuttavia, in via del tutto generale, la prestazione è pari al 60% della pensione percepita (o spettante all’atto del decesso del lavoratore) che, in virtù dei redditi posseduti dal coniuge superstite, può essere ridotto ulteriormente.

La riduzione non si applica se i beneficiare appartengono ad un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili.

Chi ne ha diritto

Hanno diritto alla pensione di reversibilità:

Il coniuge superstite e l’unito civilmente superstite.

Il coniuge divorziato solo se titolare dell’assegno divorzile e qualora non avesse contratto nuove nozze.

I figli minori o inabili anche se maggiorenni.

I figli maggiorenni studenti (fino a 26 anni d’età).

I nipoti minori se a carico del defunto.

I genitori se a carico del defunto e privi di pensione.

I fratelli celibi inabili e le sorelle nubili inabili se a carico del defunto e privi di pensione.

Sulla pensione di reversibilità può essere erogato, a domanda, il trattamento di famiglia che ha subito una parziale modifica in funzione dell’entrata in vigore, a far data dal 01/03/2022, dell’assegno unico universale.

Pertanto, se all’interno del nucleo familiare del pensionato sono presenti i beneficiari dell’assegno unico universale, per tali componenti dovrà essere trasmessa la domanda di assegno unico universale.

Sarà sempre possibile, entro il termine prescrizionale di 5 anni, presentare la domanda di assegno al nucleo familiare per i periodi precedenti la data del 01/03/2022.

Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda all’INPS, contatta la nostra sede più vicina.

Defunto lavoratore assicurato

In questo caso, la pensione di reversibilità è ottenibile qualora il defunto lavoratore assicurato poteva far valere all’atto del decesso:

15 anni di contribuzione in tutta la vita lavorativa.

Oppure

5 anni di contribuzione di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data di decesso.

DOCUMENTI NECESSARI PER AVVIARE LA PRATICA

Carta d'identità e codice fiscale del richiedente

Carta d'identità e codice fiscale del coniuge defunto

Codice fiscale dei figli minorenni o studenti o disabili

Autodichiarazione dello stato di famiglia

Autodichiarazione dello stato dello status di studente

Eventuali verbali di invalidità civile e Legge n. 104/1992

Coniuge superstite separato/divorziato: Sentenza di separazione/divorzio

Ultima dichiarazione dei redditi del coniuge superstite

IBAN del richiedente

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